Art. 4.
(Prestazioni varie).

      1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili e immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.